[1]Articolo I-21 Il Consiglio europeo

[2]1. Il Consiglio europeo da' all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorita' politiche generali. Non esercita funzioni legislative. 2. Il Consiglio europeo e' composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori. 3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo puo' decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo. 4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art21 · fonte su Normattiva