Art. 32 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](1) Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro Il lavoro minorile e' vietato. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro non puo' essere inferiore all'eta' in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme piu' favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro eta' ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione. Spiegazione Questo articolo si basa stilla direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, nonche' sull'articolo 7 della Carta sociale europea e sui punti da 20 a 23 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
[2]-------------------------
[3](1)Articolo II-92 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
