Art. 31 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](3) Condizioni di lavoro giuste ed eque 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. Spiegazione 1. Il paragrafo 1 di questo articolo si basa sulla direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Si ispira anche all'articolo 3 della Carta sociale e al punto 19 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nonche', per quanto riguarda il diritto alla dignita' sul lavoro, all'articolo 26 della Carta sociale riveduta. L'espressione "condizioni di lavoro" deve essere intesa nel senso dell'articolo III-213 della Costituzione. 2. Il paragrafo 2 si basa sulla direttiva 93/,104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonche' sull'articolo 2 della Carta sociale europea e sul punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
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[3](3)Articolo II-91 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
