Art. 36 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](2) Accesso ai servizi d'interesse economico generale Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione. Spiegazione Questo articolo e' perfettamente in linea con l'articolo III-122 della Costituzione e non crea nessun nuovo diritto. Esso si limita a sancire il principio del rispetto da parte dell'Unione dell'accesso ai servizi d'interesse economico generale previsto dalle disposizioni nazionali, a condizione che cio' sia compatibile con il diritto dell'Unione.
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[3](2) Articolo II-96 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
