[1]della domanda
[2]1. La domanda deve essere eseguita quanto prima conformemente alla legge dello Stato richiesto e secondo le modalita' di esecuzione menzionate nella domanda nella misura in cui non sono contrarie alla legge della Parte richiesta. 2. Se la Parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta l'informa della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti.
Testo vigente dal 9 aprile 2008
