[1]di atti

[2]1. La Parte richiesta deve notificare con sollecitudine tutti i documenti che le sono stati trasmessi a tale fine. 2. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa. 3. La Parte richiesta da' la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una attestazione delle modalita' e della data della notificazione, nonche' delle generalita' e della qualita' della persona che ha ricevuto l'atto.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;57~convenzione-art4 · fonte su Normattiva