[1]delle domande
[2]1. Lo Stato richiesto da' pronta esecuzione alla domanda in conformita' alle proprie leggi e procedure. 2. Lo Stato richiesto rispetta le formalita' e le procedure espressamente indicati dallo Stato richiedente salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo e altresi' a condizione che tali modalita' e procedure non siano contrarie all'ordinamento giuridico dello Stato richiesto. 3. Lo Stato richiesto puo', purche' cio' non sia contrario al suo ordinamento giuridico, autorizzare le persone specificate nella domanda di assistenza giudiziaria ad esser presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente della data e del luogo di esecuzione della domanda di assistenza. 4. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente dell'esito dell'esecuzione della domanda. Quando l'assistenza domandata non puo' essere fornita, lo Stato richiesto ne comunica immediatamente i motivi allo Stato richiedente. 5. Quando la persona, nei cui confronti deve essere eseguita la domanda di assistenza giudiziaria, invoca immunita', privilegi, diritti o incapacita' in conformita' alle leggi ed alle procedure dello Stato richiesto, la questione e' decisa dall'Autorita' competente dello Stato richiesto e comunicata allo Stato richiedente. Se la persona invoca immunita', privilegi o incapacita' in conformita' alle leggi dello Stato richiedente, cio' e' comunicato attraverso le Autorita' centrali affinche' l'Autorita' competente dello Stato richiedente possa decidere in merito.
Testo vigente dal 17 dicembre 2019
