[1]di persone nel territorio della Parte richiesta

[2]1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte puo' comminare e applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge. 2. Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indiziato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non puo' eccedere tali misure.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;57~convenzione-art6 · fonte su Normattiva