Art. 11 (Convenzione)
Nessuna disposizione della presente Convenzione (riveduta) pregiudica i trattati bilaterali o multilaterali esistenti o che potranno esistere tra determinate Parti, relativi alla circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico o alla loro restituzione al legittimo proprietario.
Testo vigente dal 12 maggio 2015
