Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992
Art. 17 (Convenzione)
1. Ogni parte puo' in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione (riveduta) indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 12 maggio 2015
