Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea nonche' ad ogni Stato ed alla Comunita' economica europea che ha aderito o che e' stata invitata ad aderire alla presente Convenzione (riveduta): i. ogni firma; ii. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; iii. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta) in conformita' ai suoi articoli 14, 15 e 16; iv. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione (riveduta). In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione (riveduta). Fatto a La Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, nonche' ad ogni Stato non membro o alla Comunita' economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione (riveduta).

Testo vigente dal 12 maggio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-04-29;57~convenzione-art18 · fonte su Normattiva