1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia notificheranno all'atto della firma del presente Accordo: - gli agenti di cui all'articolo 40, 4 comma della Convenzione di Schengen; - l'autorita' di cui all'articolo 40, 5 comma della Convenzione di Schengen; - il Ministero di cui all'articolo 65, 2 comma della Convenzione di Schengen. 2. Nello stesso tempo, il Regno di Norvegia notifichera': - gli agenti di cui all'articolo 41, 7 comma della Convenzione di Schengen nonche' - gli agenti, alle condizioni stabilite dai pertinenti accordi bilaterali di cui all'articolo 41, 10 comma della Convenzione di Schengen, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi, nonche' il trasporto illecito di rifiuti tossici e pericolosi. 3. Le notifiche previste al 1 e al 2 comma saranno indirizzate al Governo del Granducato di Lussemburgo, depositario del presente Accordo, che ne informera' le altre Parti. Lo stesso vale per le modifiche riguardanti la designazione degli agenti, delle autorita' e del ministeri cui fanno riferimento il 1 e il 2 comma.

Testo vigente dal 25 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;197~accordo-art7 · fonte su Normattiva