1. L'Organizzazione sara' responsabile di ogni pregiudizio o danno derivanti dalla sua attivita' in Italia. Fatte salve le disposizioni del Protocollo, tale responsabilita' sara' regolata dalla legge italiana. 2. L'Organizzazione sollevera' l'Italia da qualsiasi richiesta di indennizzo in caso di danni causati a terzi.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art12 · fonte su Normattiva