[1]PROTOCOLLO della Convenzione internazionale del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi

[2]Le Parti del presente Protocollo, avendo esaminato la Convenzione internazionale istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1971, hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO I.

[4]Ai fini del presente Protocollo: 1. "Convenzione" indica la Convenzione internazionale del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. 2. "Convenzione sulla responsabilita'" ha lo stesso significato attribuitole nella Convenzione. 3. "Organizzazione" ha lo stesso significato attribuitole nella Convenzione. 4. "Segretario generale" indica il Segretario generale dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;39~arti · fonte su Normattiva