I beni importati, esportati o trasferiti in conformita' all'articolo 6 e al paragrafo 2 dell'articolo 9 del Protocollo, se sono trasportati come bagagli a mano, possono essere dichiarati all'importazione ed all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra le Autorita' italiane competenti e l'Organizzazione, i quali prevederanno in particolare l'uso delle etichette e dei formulari usuali per i bagagli diplomatici.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art18 · fonte su Normattiva