I beni importati, esportati o trasferiti in conformita' all'articolo 6 e al paragrafo 2 dell'articolo 9 del Protocollo, se sono trasportati come bagagli a mano, possono essere dichiarati all'importazione ed all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra le Autorita' italiane competenti e l'Organizzazione, i quali prevederanno in particolare l'uso delle etichette e dei formulari usuali per i bagagli diplomatici.
Testo vigente dal 27 settembre 1978
