L'Organizzazione sara' esonerata da dazio e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, l'Organizzazione beneficera' altresi' dell'esenzione dalla tassa di circolazione. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e dell'abbuono delle imposte di fabbricazione, nei limiti di contingenti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Organizzazione.
Testo vigente dal 27 settembre 1978
