1. Salve le disposizioni del Protocollo e di ogni Accordo complementare concluso tra l'Italia e l'Organizzazione a questo riguardo, le attivita' dell'Organizzazione in Italia saranno soggette alla legge italiana. 2. L'Italia procurera' di non adottare alcuna disposizione che possa intralciare le attivita' dell'Organizzazione, cosi' come risultano definite dalla Convenzione e dal presente Accordo. 3. Nel caso in cui l'Italia fosse, tuttavia, indotta a prevedere misure che potrebbero interferire con le attivita' dell'Organizzazione, essa si impegna a consultare preventivamente l'Organizzazione.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art6 · fonte su Normattiva