ed Esportazioni di merci

  • a)L'Agenzia sara' esentata da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Agenzia per attivita' istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Agenzia non chiedera' l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che le competenti autorita' italiana potranno fissare in linea generale.
  • b)Le merci importate esportate o trasferite in conformita' con l'Articolo VI ed il paragrafo 2 dell'Articolo IX dell'Annesso I alla Convenzione, se sono trasportate come bagaglio a mano, possono essere dichiarate all'importazione ed all'esportazione conformemente ad accordi speciali da concludere tra l'Agenzia e le Autorita' italiane i quali prevederanno in particolare l'uso di etichette e di formulari solitamente utilizzati per i bagagli diplomatici.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art19 · fonte su Normattiva