L'espressione "rappresentanti degli Stati membri" che figura nell'articolo 14 del Protocollo si applica a tutti i rappresentanti e supplenti che assistano a riunioni del Consiglio della Organizzazione e dei suoi organi sussidiari. Si precisa inoltre che il Presidente ed i Vice-Presidenti del Consiglio, il Presidente e i Vice-Presidenti degli organi sussidiari e i membri della Commissione di verifica dei conti rientrano nelle disposizioni dell'articolo 14 del Protocollo anche quando cessano di agire in veste di rappresentanti nazionali.
Testo vigente dal 27 settembre 1978
