ed Esperti 1. Si riterra' che l'espressione "Rappresentanti degli Stati Membri" all'Articolo 14 dell'Annesso I alla Convenzione include tutti i rappresentanti e supplenti che assistono a riunioni del Consiglio dell'Agenzia e dei suoi organi sussidiari. Si precisa inoltre che il Presidente ed i Vice Presidenti degli organi sussidiari ed i membri della Commissione di verifica dei conti continuano a rientrare nelle disposizioni dell'articolo XIV dell'Annesso I alla Convenzione quando cessano di agire in veste di rappresentanti nazionali. 2. L'Italia si impegna a fare ogni sforzo per agevolare la libera entrata ed uscita in e dall'Italia di esperti in base al disposto dell'articolo XVII dell'Annesso I alla Convenzione e di ricercatori in base al disposto del paragrafo 3 d) dell'articolo XII della Convenzione ed a fornir loro assistenza, su richiesta, durante la loro permanenza in Italia.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art22 · fonte su Normattiva