ed Esperti 1. Si riterra' che l'espressione "Rappresentanti degli Stati Membri" all'Articolo 14 dell'Annesso I alla Convenzione include tutti i rappresentanti e supplenti che assistono a riunioni del Consiglio dell'Agenzia e dei suoi organi sussidiari. Si precisa inoltre che il Presidente ed i Vice Presidenti degli organi sussidiari ed i membri della Commissione di verifica dei conti continuano a rientrare nelle disposizioni dell'articolo XIV dell'Annesso I alla Convenzione quando cessano di agire in veste di rappresentanti nazionali. 2. L'Italia si impegna a fare ogni sforzo per agevolare la libera entrata ed uscita in e dall'Italia di esperti in base al disposto dell'articolo XVII dell'Annesso I alla Convenzione e di ricercatori in base al disposto del paragrafo 3 d) dell'articolo XII della Convenzione ed a fornir loro assistenza, su richiesta, durante la loro permanenza in Italia.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
