I beni di cui al paragrafo I dell'articolo 9 del Protocollo al pari di quelli importati in esenzione da imposte e dazi, ai sensi degli articoli 17 e 19 del presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza avere ottenuto preventivamente il benestare delle Autorita' italiane e senza che siano stati pagati le imposte, i dazi e i contributi ad essi afferenti. Nei casi in cui tali imposte, dazi e contributi fossero stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del detto valore al momento della cessione e sara' applicabile la tariffa in vigore a quella data.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art20 · fonte su Normattiva