1. L'Italia provvedera' affinche' le disposizioni del presente Accordo entrino in vigore con effetto retroattivo al 18 marzo 1965, data dell'entrata in vigore in Italia del Protocollo sui privilegi e le immunita' (articolo 2 della legge italiana del 12 dicembre 1967, n. 1313). L'Italia si impegna a diramare alle competenti autorita' le necessarie istruzioni in materia. 2. L'Italia e l'Organizzazione possono stabilire per iscritto norme di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo.
Testo vigente dal 27 settembre 1978
