Ciascuna delle parti contraenti notifichera' all'altra l'adempimento delle formalita' richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverra' trenta giorni dopo l'ultima di queste notifiche.
Testo vigente dal 27 settembre 1978
Ciascuna delle parti contraenti notifichera' all'altra l'adempimento delle formalita' richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverra' trenta giorni dopo l'ultima di queste notifiche.
Testo vigente dal 27 settembre 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art27 · fonte su Normattiva