Ciascuna delle parti contraenti notifichera' all'altra l'adempimento delle formalita' richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverra' trenta giorni dopo l'ultima di queste notifiche.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art27 · fonte su Normattiva