Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni o profitti, ai salari, agli stipendi e ai redditi analoghi che gli artisti dello spettacolo ritraggono dalle prestazioni effettuate in Uno Stato contraente se il soggiorno in detto Stato contraente e' finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale o di un altro suo ente. 3. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14.
Testo vigente dal 27 settembre 1978
