Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato contraente a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate fuori di detto altro Stato contraente.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;575~art20 · fonte su Normattiva