[1]di controllo di Maastricht 1. Le seguenti disposizioni del presente articolo sono applicabili durante il periodo transitorio. 2. (a) Il Centro di controllo di Maastricht, compreso il suo personale, dimora sotto la responsabilita' dell'Organizzazione che ne conserva la proprieta'. (b) Il Centro continua ad assicurare i servizi, della circolazione aerea nello spazio aereo che le e' stato affidato in applicazione della Convenzione del 13 dicembre 1960. Nell'esercizio di queste funzioni, l'Organizzazione applica le disposizioni dei paragrafi da 10 a 15 del presente articolo. (c) Le spese di esercizio inerenti a tali funzioni sono sostenute dai quattro Stati secondo una chiave di ripartizione da convenirsi tra di loro. 3. I sette Stati contribuiscono ai costi degli investimenti del Centro di Maastricht, approvati prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, proporzionalmente all'importanza rispettiva dei loro prodotti nazionali lordi definiti al paragrafo 3 dell'articolo 19 dell'Annesso 1. 4. (a) Il contributo dei sette Stati sulla base di cui al paragrafo 3 e' limitato al finanziamento dei nuovi investimenti di Maastricht che sono necessari per mantenere il livello delle installazioni e dei servizi approvati fino alla data di entrata in vigore del presente Protocollo o per preservare il livello di sicurezza. (b) In deroga all'articolo 7 della Convenzione, le decisioni relative a questi investimenti sono adottate dal Comitato e dalla Commissione a maggioranza di voti dei sette Stati, rimanendo inteso: - che questi voti sono attribuiti tenendo conto della ponderazione prevista nella tabella di cui al capoverso seguente, - e che questi voti debbono rappresentare almeno cinque Stati su sette. (c) La tabella di ponderazione di cui al comma (b) precedente e' la seguente: TABELLA DI PONDERAZIONE PRODOTTO NAZIONALE LORDO valutato al costo dei fattori ed in prezzi correnti in miliardi di franchi francesi Numero di voti Inferiore a 10 1
[2]Da 10 incluso a 20 escluso.................................... 2 Da 20 incluso a 30 escluso.................................... 3 Da 30 incluso a 46 2/3 escluso................................ 4 Da 46 2/3 incluso a 63 1/3 escluso............................ 5 Da 63 1/3 incluso a 80 escluso................................ 6 Da 80 incluso a 110 escluso................................... 7 Da 110 incluso a 140 escluso.................................. 8 Da 140 incluso a 200 escluso.................................. 9 Da 200 incluso a 260 escluso.................................. 10 Da 260 incluso a 320 escluso.................................. 11 Da 320 incluso a 380 escluso.................................. 12 e cosi' i seguito in ragione di un voto in piu' per lotto o parte di lotto supplementare di 60 miliardi di franchi francesi. 5. Una somma equivalente alle entrate provenienti dai canoni di rotta relativi agli importi di ammortamento: annuali compresi gli oneri di interesse a titolo della spese in capitale effettuate al Centro di Mastricht e' a carico dei quattro Stati in base ad una chiave di ripartizione da convenirsi tra di loro. Questa somma e' riversata ai sette Stati in proporzione alla media dei loro contributi ai bilanci di investimento degli anni da 1974 a 1980 per gli investimenti finanziati prima del 31 dicembre 1980 ed ai loro contributi effettivi per gli investimenti finanziati dopo questa data. 6. (a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo le installazioni radar nonche' le stazioni emittenti e di ricezione, che sono parte integrante del sistema del Centro di Maastricht e che sono utilizzate per assicurare i servizi della circolazione aerea, divengono proprieta' degli Stati in cui sono installate. (b) Questi Stati le acquistano al loro valore non ammortizzato a questa data. Il prodotto della vendita e' ripartito tra i sette Stati proporzionalmente alla media dei loro contributi ai bilanci d'investimento degli anni da 1974 a 1980 per gli investimenti finanziati anteriormente al 31 dicembre 1980 ed ai loro contributi effettivi per gli investimenti finanziati dopo questa data. 7. Continuano ad essere messi a disposizione delle autorita' militari della Repubblica federale di Germania, le installazioni, equipaggiamenti e servizi tecnici di cui beneficiano in virtu' dell'Accordo relativo alla installazione congiunta delle unita' dell'Aeronautica tedesca nel Centro di Maastricht, stipulato il 3 novembre 1977 tra il Governo della Repubblica Federale e EUROCONTROL. 8. Le spese iscritte nel bilancio dell'Organizzazione relative ai costi di investimento del Centro di Mastricht e che sono a carico dei sette Stati figurano in un annesso di bilancio particolare. 9. Le spese iscritte nel bilancio annuale dell'Organizzazione relative ai costi di funzionamento e di manutenzione del Centro di Maastricht e che sono a carico dei quattro Stati figurano in un annesso di bilancio speciale. 10. Le Parti contraenti adottano nell'ambito della loro competenza ed in particolare per quanto concerne l'assegnazione delle frequenze radio-elettriche, i provvedimenti necessari affinche' l'Organizzazione possa effettuare ogni operazione corrispondente alle sue finalita'. 11. (a) Per l'esercizio del suo mandato, l'Agenzia applica al controllo della circolazione aerea i regolamenti in vigore sui territori delle Parti contraenti e negli spazi aerei per i quali i servizi della circolazione aerea sono loro affidati in virtu' degli accordi internazionali di cui sono parti. (b) In caso di difficolta' nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma (a) precedente, l'Agenzia ne informa la Commissione la quale raccomanda alle Parti contraenti ogni provvedimento utile. 12. Ai fini dell'esercizio del proprio mandato, e nei limiti dei diritti conferiti ai servizi della circolazione aerea, l'Agenzia da ai comandanti di aeronavi ogni istruzione necessaria. Essi sono tenuti ad attenervisi, tranne i casi di forza maggiore previsti nei regolamenti di cui al paragrafo 11 precedente. 13. Le infrazioni alla regolamentazione della navigazione aerea commesse nello spazio in cui i servizi della circolazione aerea sono stati affidati all'Agenzia sono constatate in processi verbali da agenti a tal fine incaricati dall'Agenzia, senza pregiudizio del diritto riconosciuto dalle legislazioni nazionali agli agenti delle Parti contraenti di verbalizzare infrazioni di analoga natura. I processi verbali di cui sopra hanno davanti ai Tribunali nazionali lo stesso valore di quelli redatti dagli agenti nazionali qualificati a constatare infrazioni di analoga natura. 14. Gli accordi internazionali e le regolamentazioni nazionali relative all'accesso, al sorvolo ed alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti sono vincolanti per l'Agenzia, che prende ogni provvedimento necessario alla loro applicazione. 15. Per consentire alle Parti contraenti di controllare l'applicazione dei regolamenti nazionali e degli accordi internazionali, l'Agenzia e' tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta ogni informazione relativa alle aeronavi di cui e' venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
