transitorie di bilancio 1. Nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente Protocollo, sara' stabilito un bilancio preventivo approvato dalla Commissione. 2. Questo bilancio preventivo prende effetto retroattivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo e termina il 31 dicembre dell'anno in corso. 3. Durante il periodo di predisposizione del bilancio di cui al primo paragrafo del presente articolo, la Commissione puo' invitare le Parti contraenti ad effettuare adeguati anticipi nel fondo di rotazione. 4. Gli anticipi effettuati a titolo del fondo di rotazione sono considerati come effettuati a titolo dei contributi determinati in conformita' dell'articolo 19 dell'Annesso 1 del presente Protocollo.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~annesso-3-art6 · fonte su Normattiva