residui 1. Ogni diritto al rimborso in virtu' delle attuali disposizioni a titolo di ammortamento degli investimenti indiretti approvati si estingue alla data di entrata in vigore del presente Protocollo. 2. I pagamenti dovuti in virtu' delle decisioni dell'Organizzazione anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo continuano ad essere effettuati dopo questa entrata in vigore secondo le modalita' fissate da queste decisioni e figurano in particolari Annessi al bilancio.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
