residui 1. Ogni diritto al rimborso in virtu' delle attuali disposizioni a titolo di ammortamento degli investimenti indiretti approvati si estingue alla data di entrata in vigore del presente Protocollo. 2. I pagamenti dovuti in virtu' delle decisioni dell'Organizzazione anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo continuano ad essere effettuati dopo questa entrata in vigore secondo le modalita' fissate da queste decisioni e figurano in particolari Annessi al bilancio.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~annesso-3-art5 · fonte su Normattiva