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1. Il regolamento finanziario stabilisce le procedure in base alle quali l'Organizzazione puo' contrarre e rimborsare prestiti. 2. Ciascun bilancio fissa l'importo massimo che l'Organizzazione puo' prendere a prestito durante l'anno coperto dal bilancio. 3. L'Organizzazione puo' prendere a prestito sui mercati finanziari internazionali le risorse necessarie all'adempimento dei suoi compiti. 4. L'Organizzazione puo' contrarre prestiti sui mercati finanziari di una parte Contraente nell'ambito delle disposizioni legali che si applicano ai prestiti interni, o in mancanza di tali disposizioni quando questa Parte Contraente e l'Organizzazione si sono consultate e messe d'accordo riguardo al prestito da quest'ultima considerato. 5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Organizzazione agisce in accordo con le autorita' competenti delle Parti contraenti o con la loro banca di emissione.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996
