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1. I contributi delle Parti Contraenti al bilancio di investimento sono determinati in applicazione dell'Articolo 32 della Convenzione, in modo da coprire la differenza tra le spese di bilancio e le entrate di cui ai paragrafi a) e b) dell'articolo 24 dei presenti Statuti. 2. La ripartizione di questi contributi tra le Parti Contraenti avviene proporzionalmente alla rispettiva importanza dei loro Prodotti Nazionali Lordi (PNL) valutati come si e' detto all'articolo 9 della Convenzione.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996

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