Articolo XXI L'articolo 26 della Convenzione e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 26 1. (a) Le installazioni dell'Organizzazione sono inviolabili. I beni ed averi dell'Organizzazione sono esonerati da ogni sequestro, esproprio e confisca. (b) Gli archivi dell'Organizzazione e tutte le carte e documenti ufficiali di sua appartenenza sono inviolabili in qualunque luogo essi si trovino. 2. I beni ed averi dell'Organizzazione non possono essere confiscati ne' essere oggetto di misure di esecuzione coatta, se non per decisione giudiziaria. Tuttavia, le installazioni dell'Organizzazione non possono essere confiscate ne' essere oggetto di misure di esecuzione forzata. 3. Tuttavia, per effettuare le inchieste giudiziarie ed assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei loro rispettivi territori, le autorita' competenti dello Stato di Sede e degli altri paesi dove sono situate queste installazioni ed archivi hanno accesso alle installazioni ed archivi dell'Organizzazione dopo averne avvisato il Direttore generale dell'Agenzia."
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
