Articolo II L'Articolo 1 della Convenzione e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 1 1. Le Parti Contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione nel settore della navigazione aerea e di sviluppare le loro attivita' comuni in questo settore, tenendo in debita considerazione le esigenze di difesa, ed assicurando a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima liberta' compatibile con il livello di sicurezza necessario. Pertanto esse convengono:

  • a)di fissare obiettivi comuni a lunga scadenza in materia di navigazione aerea, ed in questo ambito, di stabilire un piano comune a media scadenza vertente sui servizi e sulle installazioni della navigazione aerea;
  • b)di elaborare piani comuni relativi al perfezionamento del personale, alle procedure ed ai programmi di ricerca e di sviluppo relativi alle installazioni ed ai servizi volti ad assicurare la sicurezza, l'efficacia ed il rapido scorrimento della circolazione aerea.
  • c)di concertarsi su ogni altra misura necessaria per assicurare uno svolgimento ordinato e disciplinato del traffico aereo;
  • d)di costituire un fondo comune di esperienza relativo agli aspetti operativo, tecnico e finanziario della navigazione aerea;
  • e)di coordinare le loro attivita' per quanto riguarda la gestione delle correnti di traffico aereo instaurando un sistema internazionale di gestione delle correnti di traffico, in vista di assicurare l'utilizzazione piu' efficace dello spazio aereo. 2. A tal fine esse istituiscono una "Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)", in appresso denominata "Organizzazione", che agira' in cooperazione con le autorita' nazionali civili e militari. Questa comprende due organi: - una "Commissione permanente per la sicurezza della navigazione aerea" in appresso denominata "la Commissione", che rappresenta l'organo responsabile della politica generale dell'Organizzazione; - una "Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea" in appresso denominata l'"Agenzia" i cui Statuti figurano all'Annesso 1 alla presente Convenzione. L'Agenzia costituisce l'organo incaricato dell'esecuzione delle mansioni stabilite dalla presente Convenzione o che, in applicazione di esse, le sono conferite dalla Commissione. 3. La sede dell'Organizzazione e' stabilita a Bruxelles".

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artii · fonte su Normattiva