Articolo III L'articolo 2 della Convenzione e' abrogato. L'articolo 6 della Convenzione diviene l'articolo 2 cosi' redatto: "Articolo 2 1. L'Organizzazione e' incaricata delle seguenti mansioni:

  • a)analizzare le future esigenze del traffico aereo nonche' le nuove tecniche necessarie per rispondere a tali esigenze;
  • b)elaborare ed adottare obiettivi comuni a lungo termine in materia di navigazione aerea;
  • c)coordinare i piani nazionali a medio termine per giungere alla definizione di un piano comune a medio termine vertente sui servizi e sulle installazioni della circolazione aerea nell'ambito degli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo (b) di cui sopra;
  • d)promuovere politiche comuni in materia di sistemi di navigazione aerea a terra e a bordo, nonche' la formazione del personale dei servizi della navigazione aerea;
  • e)esaminare e promuovere i provvedimenti atti ad incrementare il rapporto costo-efficienza e l'efficacia nel settore della navigazione aerea;
  • f)promuovere ed eseguire studi, saggi a sperimentazioni relativi alla navigazione aerea; raccogliere e divulgare il risultato degli studi, saggi e sperimentazioni effettuati dalle Parti contraenti nel settore della navigazione aerea;
  • g)coordinare i programmi di ricerca e di sviluppo delle Parti contraenti relativi alle nuove tecniche nel settore della navigazione aerea;
  • h)esaminare le questioni di competenza del settore della navigazione aerea poste allo studio dalla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale o da altre Organizzazioni internazionali che trattano l'Aviazione civile;
  • i)esaminare gli emendamenti ai piani regionali di navigazione aerea da sottoporre all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale;
  • j)eseguire ogni altra mansione che potrebbe esserle affidata in attuazione del paragrafo c) del comma 1 dell'articolo 1;
  • k)assistere le Parti contraenti e gli Stati terzi interessati nella creazione e nella realizzazione di un sistema internazionale di gestione delle correnti di traffico aereo;
  • l)fissare e riscuotere i canoni imposti agli utenti dei servizi di navigazione aerea in conformita' all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, per conto delle Parti contraenti e degli Stati terzi parti a tale Accordo. Possono essere stipulati accordi particolari tra l'Organizzazione e gli Stati non membri interessati a partecipare all'esecuzione di tali mansioni. 2. A richiesta di una o piu' Parti contraenti, l'Organizzazione puo' essere incaricata delle seguenti mansioni;
  • a)assistere tali Parti nell'esecuzione di mansioni specifiche di navigazione aerea, come la progettazione e la realizzazione di installazioni e di servizi di circolazione aerea;
  • b)fornire ed esercire, nella loro totalita' o parzialmente, le installazioni ed i servizi di circolazione aerea, per conto di dette Parti;
  • c)assistere dette Parti per quanto riguarda il calcolo e la riscossione dei canoni imposti da queste ultime agli utenti dei servizi di navigazione aerea e che non sono di competenza dell'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta. L'esecuzione di tali mansioni e' regolamentata in ogni caso da accordi particolari stipulati tra l'Organizzazione e le Parti interessate. 3. Inoltre l'organizzazione puo', dietro richiesta di uno o piu' Stati non membri, essere incaricata delle seguenti mansioni;
  • a)assistere tali Stati per quanto riguarda la gestione delle correnti di traffico aereo, la pianificazione e la fornitura di servizi ed equipaggiamenti di navigazione aerea;
  • b)assistere tali Stati per quanto riguarda il calcolo e la riscossione dei canoni imposti da questi Stati agli utenti dei servizi di navigazione aerea e che non sono di competenza dell'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta. L'esecuzione di queste mansioni e' regolata in ciascun caso da accordi particolari conclusi tra l'Organizzazione e gli Stati interessati".

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artiii · fonte su Normattiva