Articolo IV Gli articoli 3 e 37 della Convenzione sono raggruppati in un nuovo articolo 3 cosi' redatto: "Articolo 3 1. La presente Convenzione si applica ai servizi della navigazione aerea di rotta ed ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d'Informazione di Volo enumerate nell'Annesso 2. 2. Ogni modifica che una Parte contraente desidera apportare alla lista della sue Regioni d'informazioni di Volo di cui all'Annesso 2 e' subordinata all'accordo unanime della Commissione, qualora abbia come effetto un modifica dei limiti dello spazio aereo coperto dalla Convenzione; ogni modifica che non ha tale effetto sara' notificata all'Organizzazione dalla Parte contraente interessata. 3. Ai sensi della presente Convenzione, il termine "Circolazione aerea" si applica sia alle aeronavi civili, sia alle aeronavi militari, di dogana e di polizia che si attengono alle procedure dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale".

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artiv · fonte su Normattiva