Articolo V L'articolo 5 della Convenzione e' sostituito dalle segueti disposizioni: "Articolo 5 1. La Commissione e' costituita da rappresentanti delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente puo' farsi rappresentare da piu' delegati al fine di consentire soprattutto la rappresentanza degli interessi dell'aviazione civile e della difesa nazionale, ma dispone di un unico diritto di voto. 2. Per l'applicazione del paragrafo (l) del comma 1 dell'articolo 2, la Commissione e' allargata ai rappresentanti degli Stati non membri dell'Organizzazione che sono parti dell'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta. La Commissione cosi' allargata prende le sue decisioni alle condizioni stabilite da questo Accordo. 3. Se sono previste in altri accordi disposizioni a tal fine di stipulate dall'Organizzazione con Stati terzi in conformita' con il comma 1 dell'articolo 2, soprattutto per la gestione delle correnti di traffico, la Commissione sara' allargata ed adottera' le sue decisioni alle condizioni previste da questi accordi".
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
