1. Le installazioni e gli archivi dell'Organizzazione sono inviolabili. I beni e gli averi dell'Organizzazione sono esonerati da qualsiasi sequestro, esproprio e confisca amministrativa. 2. I beni ed averi dell'Organizzazione non possono essere confiscati ne' essere oggetto di misure di esecuzione coatta, se non per decisione giudiziaria. Tuttavia, le installazioni dell'Organizzazione non possono essere sequestrate ne' essere oggetto di misure di esecuzione coatta. 3. Le disposizioni del presente articolo non intralciano l'accesso alle installazioni ed agli archivi dell'Organizzazione, delle Autorita' competenti dello Stato di sede e degli altri paesi dove queste installazioni ed archivi saranno situati, per consentire di effettuare inchieste giudiziarie ed assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei loro rispettivi territori.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art26 · fonte su Normattiva