Articolo XX E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 24 cosi' redatto: "Articolo 24 1. A causa del suo regime di sicurezza sociale, l'Organizzazione, il Direttore Generale ed i membri del personale dell'Organizzazione sono esonerati da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di sicurezza sociale fatti salvi gli accordi esistenti tra l'Organizzazione ed una Parte contraente all'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981."
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
