Articolo XXXI L'articolo 39 della Convenzione diventa l'articolo 35. I suoi paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "1. La presente Convenzione, cosi' come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, e' prorogata per una durata di vent'anni a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto Protocollo. 2. Questa durata sara' automaticamente prolungata per periodi di cinque anni a meno che una Parte contraente non abbia manifestato, per mezzo di una notifica scritta al Governo del Regno del Belgio, almeno due anni prima della scadenza del periodo in corso, il suo intento di porre fine alla Convenzione. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri Stati parti della Convenzione di riguardo a detta notifica".

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artxxxi · fonte su Normattiva