1. Gli Stati parti della Convenzione emendata sono vincolati dal presente Accordo per tutto il tempo che detta Convenzione emendata rimane in vigore. 2. Gli Stati che non sono parti della Convenzione emendata saranno vincolati dal presente Accordo per una durata di cinque anni calcolata a decorrere dal giorno in cui e' entrato in vigore nei loro confronti o fino alla scadenza della Convenzione se quest'ultima data e' piu' vicina. Questo periodo di cinque anni e' automaticamente prolungato per periodi di cinque anni a meno che lo Stato interessato non abbia manifestato per mezzo di una notifica per iscritto al Governo del Regno del Belgio, almeno due anni prima della scadenza del periodo in corso, il suo intento di porre fine alla sua partecipazione al presente Accordo. Il Governo del Regno del Belgio informera' per iscritto i Governi degli altri Stati contraenti di tale notifica. 3. Il Governo del Regno del Belgio informera' per iscritto i Governi degli altri Stati contraenti di ogni notifica effettuata da una Parte contraente alla Convenzione emendata del suo intento di porre fine a detta Convenzione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~accordo-multilaterale-art29 · fonte su Normattiva