Articolo XXXIII L'articolo 41 della Convenzione diventa l'articolo 36. I suoi paragrafi 1 e 4 sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "1. L'adesione alla presente Convenzione, cosi' come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, di ogni Stato non firmatario di detto Protocollo, e' subordinata: (a) all'accordo della Commissione deliberante all'unanimita'; (b) al deposito contestuale da parte di questo Stato del suo strumento di adesione all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta aperto alla firma a Bruxelles nel 1981. 4. L'adesione avra' effetto il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione."

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artxxxiii · fonte su Normattiva