Articolo XXXVIII Il Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, cosi' come modificato dal Protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, e' emendato come segue: 1. I riferimenti agli articoli 21 e 22 della Convenzione ed al comma 1 dell'articolo 22 della Convenzione figuranti al comma 1 dell'articolo 1 del Protocollo del 1970 sono sostituti dai riferimenti agli articoli 19 e 20 della Convenzione cosi' come emendati dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981 e 20, comma 1 della Convenzione cosi' come emendata dal suddetto Protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del Protocollo del 1978, il riferimento all'articolo 14 degli Statuti dell'Agenzia figuranti al comma 1 dell'articolo 3 del Protocollo del 1970 e' sostituito da un riferimento all'articolo 12 degli Statuti dell'Agenzia figuranti all'Annesso 1 della Convenzione cosi' come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981. 3. Il riferimento all'articolo 33 della Convenzione figurante all'articolo 5 del Protocollo del 1970 e' sostituito da un riferimento all'articolo 31 della Convenzione cosi come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981. 4. Il riferimento all'articolo 41 della Convenzione figurante ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del Protocollo del 1970 e' sostituito da un riferimento all'articolo 36 della Convenzione cosi' come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
