1. La presente Convenzione sara' ratificata. 2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio. 3. Essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a questa formalita'. 4. Tuttavia, non appena quattro Stati firmatari i cui territori costituiscono un insieme compatibile dal punto di vista dell'Organizzazione dei servizi della circolazione aerea, tra cui dovra' figurare lo Stato di sede, avranno ratificato la Convenzione, il Governo del Regno del Belgio si mettera' in rapporto con i Governi interessati, affinche' decidano, se del caso, di far entrare immediatamente la Convenzione in vigore tra di loro. Per ogni Stato firmatario il cui strumento di ratifica fosse depositato solo dopo l'entrata in vigore della Convenzione, questa avra' effetto per quanto riguarda tale Stato, solo a far data dalla firma di un accordo finanziario tra questo Stato firmatario e l'Organizzazione. 5. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri Stati firmatari di ogni deposito di strumento di ratifica nonche' della data di entrata in vigore.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
