1. L'adesione alla presente Convenzione di ogni Stato non firmatario e' subordinata all'accordo della Commissione deliberante all'unanimita'. Questa adesione e' oggetto di un accordo finanziario preliminare tra lo Stato non firmatario e l'Organizzazione in conformita' con l'articolo 24 dello Statuto ivi annesso. 2. La decisione di accettare l'adesione e' notificata allo Stato non firmatario dal Presidente della Commissione. 3. Lo strumento di adesione e' depositato presso il Governo del Regno del Belgio il quale ne informera' i Governi degli altri Stati firmatari ed aderenti. 4. L'adesione avra' effetto il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art41 · fonte su Normattiva