Art. 1 (Emendamento Protocollo)
PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 6 LUGLIO 1970 ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE "EUROCONTROL" PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA GLI STATI PARTI al Protocollo Addizionale alla Convenzione Internazionale "EUROCONTROL" relativa alla Cooperazione per la Sicurezza della Navigazione Aerea firmata a Bruxelles il 6 luglio 1970 (in appresso denominata "il Protocollo Addizionale") HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: Articolo 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo il testo dell'articolo 3 del Protocollo Addizionale e' abrogato e sostituito dal seguente testo: "1. Il Direttore Generale dell'Agenzia ed i membri del personale dell'Organizzazione, compreso il Delegato Permanente, sono soggetti, in base alle condizioni e regole stabilite dalla Commissione Permanente, ad una tassa a beneficio dell'Organizzazione sugli stipendi ed emolumenti corrisposti dall'Organizzazione, in conformita' con le regole e condizioni definite dalla Commissione permanente, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla data di imposizione di questa tassa, i salari e gli emolumenti saranno esenti dall'imposta nazionale sul reddito. Gli Stati contraenti possono tuttavia tenere conto degli stipendi e salari cosi' esentati nel determinare l'importo della tassa applicabile ad ogni altro reddito. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle pensioni e rendite corrisposte dall'Organizzazione. 3. Il nome, qualifica, indirizzo, rimunerazioni e, se del caso, le pensioni degli impiegati ed ex-impiegati cui sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, saranno comunicati periodicamente agli Stati contraenti".
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
