Art. 1 (Protocollo addizionale)
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL" GLI STATI PARTI alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, in appresso denominata "la Convenzione" che istituisce l'Organizzazione Europea per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" in appresso denominata "l'Organizzazione" HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: Articolo 1 1.Senza pregiudizio delle esenzioni previste agli articolo 21 e 22, la Convenzione, qualora l'Organizzazione, nell'esercizio delle sua missione ufficiale proceda ad acquisti importanti di beni o impieghi servizi di valore importante che comportano l'incidenza di imposte, diritti o tasse percepiti all'importazione diverse da quelle menzionate all'articolo 22, paragrafo 1 della Convenzione), i Governi degli Stati membri adottano in tutta la misura del possibile adeguate disposizioni al fine di annullare tale incidenza, sia per mezzo di una perequazione dei contributi finanziari versati all'Organizzazione sia per mezzo di un rimborso all'Organizzazione dell'importo di queste imposte, diritti o tasse; queste possono anche essere oggetto di una esenzione. 2. Per quanto riguarda i pagamenti che l'Organizzazione deve effettuare agli Stati membri a titolo di investimenti realizzati da questi Stati, e nella misura in cui le spese corrispondenti debbano essere rimborsate dall'Organizzazione, tali Stati vigileranno affinche' l'estratto conto che essi presenteranno alla Organizzazione non menzioni le imposte, diritti o tasse per le quali l'Organizzazione avrebbe avuto una esenzione, che le verrebbero rimborsate o che sarebbero oggetto di una perequazione dei contributi finanziari all'Organizzazione se l'Organizzazione avesse essa stessa proceduto a tali investimenti. 3. Le disposizioni del presente articolo non si estendono alle imposte, diritti o tasse percepite in remunerazione di servizi di utilita' generale.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
