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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico.

[4]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, e 18 gennaio 1932, n. 4, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonche' a bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari connessi alla gestione finanziaria. Sono convalidati i Regi decreti 21 dicembre 1931, n. 1648, 11 gennaio 1932, n. 5, 18 gennaio 1932, n. 6, e 8 febbraio 1932, n. 39, coi quali vennero autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1931-32. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 maggio 1932 - Anno X

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Mosconi.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-05-26;576~art1 · fonte del testo