Il Consiglio superiore puo' egualmente negoziare accordi con enti o istituzioni di diritto privato che siano interessati per la loro ubicazione al funzionamento d'una delle Scuole europee create in virtu' del presente Protocollo. Il Consiglio superiore ha facolta' di attribuire foro un seggio nel Consiglio d'amministrazione dell'istituto in questione.
Testo vigente dal 7 giugno 1965
