In caso di catastrofe naturale o di incidente grave dovuto all'attivita' dell'uomo in Stati terzi, ove una delle Parti contraenti decida di partecipare alle azioni di soccorso, essa ne informa immediatamente l'altra Parte in modo da permettere a quest'ultima, se cio' e' possibile, di armonizzare le proprie azioni di soccorso con quelle della prima Parte.
Testo vigente dal 19 ottobre 1994
