In caso di catastrofe naturale o di incidente grave dovuto all'attivita' dell'uomo in Stati terzi, ove una delle Parti contraenti decida di partecipare alle azioni di soccorso, essa ne informa immediatamente l'altra Parte in modo da permettere a quest'ultima, se cio' e' possibile, di armonizzare le proprie azioni di soccorso con quelle della prima Parte.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578~convenzione-art14 · fonte su Normattiva