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[1]All'art. 4 del R. decreto 18 marzo 1909, n. 161, va aggiunto il seguente comma:
[2]«Agli effetti dell'articolo medesimo la permanenza alle armi degli inscritti che saranno arruolati in prima categoria non avra' in ogni caso durata inferiore a quella dei militari con ferma di un anno».
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
