Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'art. 26 delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie allegate al R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, resta cosi' modificato:
tolto: «Tolto il caso di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni sono permesse nei primitivi allineamenti, ma le case non possono avere che il piano terreno o il piano superiore e non superare l'altezza di metri 10 a meno che, a norma degli articoli 2, 3 e 22, non possa consentirsi un numero di piani ad un'altezza maggiore».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-21;579~art6 · fonte del testo